Art. 653 c.p. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.