Art. 654 c.p. Grida e manifestazioni sediziose
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell’articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400.