Art. 651 c.p. Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 651 c.p. punisce il rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, contravvenzione collocata tra quelle concernenti la polizia di sicurezza e, in particolare, l’inosservanza dei provvedimenti di polizia. L’interesse tutelato è quello della pubblica amministrazione, e specialmente delle forze di polizia, a identificare con immediatezza le persone con cui entra in contatto nell’esercizio delle proprie funzioni: l’identificazione è il presupposto di quasi ogni attività di prevenzione e di accertamento.

Il testo è quello originario del codice, in vigore dal 1° luglio 1931. La norma convive con le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) sull’obbligo di esibire i documenti di identità, con cui va attentamente coordinata.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto: una richiesta proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Non rileva la richiesta di un privato, né quella di un pubblico ufficiale che agisca al di fuori delle sue attribuzioni.
  • Condotta: il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale (nome, cognome, data e luogo di nascita), sul proprio stato (ad esempio, lo stato civile) o su altre qualità personali rilevanti ai fini della richiesta. Il rifiuto può essere espresso o desumersi da un comportamento inequivoco, come il silenzio ostinato.
  • Elemento soggettivo: trattandosi di contravvenzione, è punibile sia a titolo di dolo sia di colpa (art. 42, quarto comma, c.p.), ma nella prassi il rifiuto è sempre consapevole.
  • Consumazione: il reato si perfeziona nel momento del rifiuto; non rileva che le generalità siano fornite in seguito o che l’identità fosse già nota al pubblico ufficiale.

La pena è l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Essendo prevista una pena alternativa, è ammessa l’oblazione speciale dell’art. 162-bis c.p. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

L’errore più frequente, nella prassi delle contestazioni, è confondere il rifiuto di declinare le generalità con il rifiuto di esibire un documento. Il secondo non integra l’art. 651 c.p., ma la contravvenzione prevista dall’art. 221 del testo unico di pubblica sicurezza in relazione all’art. 294 del regolamento di esecuzione. Chi fornisce a voce le proprie generalità ma non consegna la carta d’identità non commette dunque il reato in esame; viceversa, chi tace o si rifiuta di dire chi è lo commette anche se poi esibisce il documento.

Diverse ancora sono le ipotesi in cui l’interessato fornisce generalità false: si applicano allora i delitti di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali (art. 495 c.p.) o di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.), ben più gravemente puniti. Se il rifiuto è opposto a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, che ecceda con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, può operare la causa di non punibilità dell’art. 393-bis c.p.

Data la modestia della pena, sono frequenti l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’estinzione per prescrizione. La condanna per questa contravvenzione non rileva ai fini della recidiva, riservata dall’art. 99 c.p. ai soli delitti non colposi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 16 giugno 2026, n. 22082: il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità, essendo irrilevante che le indicazioni siano fornite successivamente o che l’identità fosse facilmente accertabile per conoscenza personale o per altra via; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 25 marzo 2025, n. 11769: il rifiuto di fornire le generalità, punito dall’art. 651 c.p., e il rifiuto di consegnare o esibire il documento di identità, punito dagli artt. 221 del testo unico di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento, sono condotte autonome; è contraddittoria la condanna che le sovrapponga senza indicare quale sia stata realizzata, e la sentenza è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, sez. I, 12 giugno 2026, n. 21870: una precedente condanna per la contravvenzione dell’art. 651 c.p. è estranea agli effetti della recidiva, come disciplinata dall’art. 99 c.p. dopo la legge n. 251 del 2005, e il suo richiamo nella motivazione va espunto; la recidiva era comunque sorretta da altri precedenti per delitti.

Rapporti con altre norme

La norma si distingue dagli artt. 495 e 496 c.p., che puniscono le dichiarazioni mendaci sull’identità, e dalla contravvenzione dell’art. 221 del testo unico di pubblica sicurezza, relativa alla mancata esibizione dei documenti; l’art. 4 dello stesso testo unico consente all’autorità di pubblica sicurezza di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi della carta d’identità. Sul piano processuale, l’art. 349 c.p.p. disciplina l’identificazione della persona sottoposta alle indagini e delle persone informate sui fatti e, al quarto comma, l’accompagnamento negli uffici di polizia di chi rifiuta di farsi identificare, per il tempo strettamente necessario. Il rifiuto opposto con violenza o minaccia può integrare la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che lo assorbe. Restano applicabili le cause generali di non punibilità degli artt. 131-bis e 393-bis c.p.