Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.

2. Si applica l’ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

3. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 659 c.p. è la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, collocata tra le contravvenzioni di polizia concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Il bene protetto non è la quiete del singolo vicino, che trova tutela soprattutto in sede civile attraverso le immissioni dell’art. 844 c.c., ma la pubblica quiete, cioè la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Si tratta di un reato di pericolo presunto: non occorre che qualcuno sia stato effettivamente disturbato, basta che la condotta sia idonea a disturbare una pluralità di soggetti.

La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 3) ha aggiunto il terzo comma, in vigore dal 30 dicembre 2022, rendendo l’ipotesi del primo comma procedibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto riguardi spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici o sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: punisce chi, mediante schiamazzi o rumori, abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, oppure suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici. Pena: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 309 euro (nel testo, lire tremila).
  • Secondo comma: punisce chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’Autorità, con l’ammenda da 103 a 516 euro (nel testo, da lire mille a cinquemila). È un reato di pura condotta: rileva la violazione delle regole che disciplinano l’attività, a prescindere dal disturbo concreto.
  • Terzo comma: regime di procedibilità a querela per il solo primo comma, con le eccezioni indicate.

Trattandosi di contravvenzione, l’elemento soggettivo è indifferentemente il dolo o la colpa (art. 42, quarto comma, c.p.). La condotta omissiva è espressamente prevista per gli animali: risponde il detentore che non impedisce l’abbaiare continuo dei propri cani. Il reato del primo comma, punito con pena alternativa, ammette l’oblazione discrezionale dell’art. 162-bis c.p.; quello del secondo comma, punito con la sola ammenda, l’oblazione obbligatoria dell’art. 162 c.p.

Profili applicativi

La questione più ricorrente riguarda la diffusività del disturbo. Nei rapporti condominiali il reato non si configura quando i rumori incidono soltanto sull’appartamento contiguo: occorre che la fonte sonora sia idonea a raggiungere una parte più consistente degli occupanti dell’edificio o della zona. La prova può fondarsi sulle dichiarazioni dei vicini, senza necessità di perizia fonometrica, purché il giudice spieghi perché il disturbo travalica la sfera di pochi soggetti; le sole lamentele di uno o due condòmini, se manca l’idoneità oggettiva a disturbare più persone, non bastano.

Frequente è anche il problema dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali notturni). La gestione di un bar non è di per sé un mestiere rumoroso, sicché il disturbo causato dagli avventori, dalla musica o dai macchinari ricade nel primo comma; il gestore risponde anche per non aver impedito gli schiamazzi della clientela, essendo titolare di un potere di controllo. Il secondo comma riguarda invece le attività intrinsecamente rumorose esercitate in violazione delle prescrizioni.

Dopo la riforma del 2022 il difensore deve verificare con attenzione la condizione di procedibilità: per i fatti anteriori e i processi pendenti la querela deve essere stata presentata o la volontà punitiva deve risultare in altro modo, anche dalla costituzione di parte civile. La remissione di querela estingue il reato del primo comma.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 2025, n. 32043: il reato richiede che i rumori, per intensità e propagazione, siano idonei a disturbare non solo gli abitanti degli appartamenti contigui ma una più ampia parte degli occupanti dell’edificio; è indifferente che il disturbo sia stato poi lamentato da una sola persona, mentre in assenza di tale idoneità oggettiva le lamentele di singoli non integrano il fatto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. III, 4 giugno 2026, n. 20496: richiamando la ricostruzione dei rapporti tra i due commi e l’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Corte ha ribadito che il mero superamento dei limiti di emissione costituisce illecito amministrativo, la violazione delle regole dell’attività integra il secondo comma e l’esercizio con modalità eccedenti, idonee a turbare la quiete pubblica, il primo; la gestione di un locale di ristorazione non rientra tra i mestieri rumorosi.
  • Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 2025, n. 2795: a seguito dell’art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2022 il reato del primo comma è procedibile a querela; nel caso, relativo al continuo abbaiare di numerosi cani tenuti in un appartamento condominiale, la Corte ha dato atto della querela presente in atti e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
  • Cassazione penale, sez. III, 23 febbraio 2026, n. 7065: quando il regime di procedibilità è mutato nel corso del procedimento, la conferma in udienza da parte della persona offesa di aver sporto querela esprime, secondo il principio del favor querelae, una perdurante volontà punitiva, anche in mancanza della produzione dell’atto; il ricorrente che contesti la procedibilità deve documentare l’assenza della querela.

Rapporti con altre norme

Il rapporto più delicato è con l’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), che sanziona in via amministrativa il superamento dei valori limite: la norma penale torna a operare quando la condotta eccede le normali modalità di esercizio o viola specifiche prescrizioni. Sul piano civilistico, l’art. 844 c.c. consente al vicino di agire per la cessazione delle immissioni che superano la normale tollerabilità, a prescindere dalla rilevanza penale. Il getto pericoloso di cose e le emissioni moleste di gas o fumi rientrano invece nell’art. 674 c.p., con cui l’art. 659 c.p. può concorrere, come accade nei casi di detenzione incontrollata di animali. Se le condotte rumorose sono reiterate e dirette a ingenerare nella vittima un perdurante stato d’ansia, può configurarsi il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Rilevano infine l’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) e la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).