Art. 652 c.p. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000

2. .

3. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.