Art. 623 c.p. Rivelazione di segreti scientifici o commerciali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

3. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

4. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 22 giugno 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.