Art. 618 c.p. Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.