Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 616 c.p. apre la sezione dedicata ai delitti contro l’inviolabilità dei segreti, all’interno dei delitti contro la libertà individuale. Dà attuazione penale all’art. 15 Cost., secondo cui la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. L’interesse tutelato è la riservatezza delle comunicazioni tra persone determinate: il mittente e il destinatario hanno diritto a che nessun terzo ne conosca il contenuto o ne impedisca il recapito.
Il quarto comma, introdotto dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 sui reati informatici (testo vigente dal 14 gennaio 1994), ha esteso la nozione di corrispondenza a quella telegrafica, telefonica, informatica o telematica e a ogni altra forma di comunicazione a distanza. La norma si applica dunque anche alla posta elettronica e ai messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica.
Contenuto della disposizione
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Persone offese sono sia il mittente sia il destinatario. L’elemento soggettivo è il dolo, generico per la presa di cognizione e la soppressione, specifico per la sottrazione e la distrazione.
Profili applicativi
La casistica più frequente nasce nei conflitti familiari: il coniuge che apre o sottrae la posta bancaria dell’altro, o accede al suo telefono o alla sua casella di posta, per procurarsi prove da usare nel giudizio di separazione. La giurisprudenza esclude che la finalità difensiva costituisca di per sé giusta causa: lo strumento corretto è la richiesta al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti (art. 210 c.p.c.) o le indagini sui redditi e sui patrimoni previste nei procedimenti di famiglia. La giusta causa può ricorrere solo quando la produzione della corrispondenza sia l’unico mezzo per difendersi.
Altro ambito ricorrente è quello lavorativo: l’accesso del datore di lavoro, o di un ex dipendente, alle caselle di posta aziendali altrui, che spesso integra anche l’accesso abusivo a sistema informatico. Nei rapporti di vicinato e condominiali ricorrono infine i casi di prelievo e trattenimento della posta altrui dalle cassette.
Sul piano probatorio occorre dimostrare che la corrispondenza era destinata ad altri e, per la prima ipotesi, che era chiusa; per la rivelazione, l’effettivo nocumento. Va tenuto presente che la produzione in giudizio della corrispondenza altrui può a sua volta integrare la rivelazione punita dal secondo comma.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La clausola di sussidiarietà del primo comma fa prevalere le fattispecie più gravi, come la sottrazione di corrispondenza commessa da addetti al servizio postale (art. 619 c.p.) o la cognizione e interruzione di comunicazioni telefoniche o telematiche (artt. 617 e 617-quater c.p.), che riguardano le comunicazioni nel loro svolgersi, mentre l’art. 616 c.p. tutela la corrispondenza già formata. Con l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) il concorso è formale, perché i beni e le condotte sono diversi. La rivelazione del contenuto da parte di chi ne sia venuto lecitamente a conoscenza è punita dall’art. 618 c.p. La nozione di corrispondenza del quarto comma vale per l’intera sezione. Sul piano processuale, i sequestri e le intercettazioni di corrispondenza disposti dall’autorità giudiziaria seguono gli artt. 254 e 266 e seguenti c.p.p.; sul piano civile, la produzione documentale e l’ordine di esibizione sono regolati dall’art. 210 c.p.c.