Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 616 c.p. apre la sezione dedicata ai delitti contro l’inviolabilità dei segreti, all’interno dei delitti contro la libertà individuale. Dà attuazione penale all’art. 15 Cost., secondo cui la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. L’interesse tutelato è la riservatezza delle comunicazioni tra persone determinate: il mittente e il destinatario hanno diritto a che nessun terzo ne conosca il contenuto o ne impedisca il recapito.

Il quarto comma, introdotto dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 sui reati informatici (testo vigente dal 14 gennaio 1994), ha esteso la nozione di corrispondenza a quella telegrafica, telefonica, informatica o telematica e a ogni altra forma di comunicazione a distanza. La norma si applica dunque anche alla posta elettronica e ai messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica.

Contenuto della disposizione

  • Presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa non diretta all’agente: per la posta cartacea è la busta sigillata; per quella elettronica la chiusura è data dalle protezioni di accesso, come la password della casella.
  • Sottrazione o distrazione di una corrispondenza chiusa o aperta non diretta all’agente, al fine di prenderne o farne prendere cognizione da altri (dolo specifico).
  • Distruzione o soppressione, totale o parziale, della corrispondenza altrui: qui non è richiesto alcun fine particolare.
  • Pena: reclusione fino a un anno o multa, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione (clausola di sussidiarietà).
  • Rivelazione (secondo comma): se il colpevole, senza giusta causa, rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza, la pena è della reclusione fino a tre anni, purché dal fatto derivi nocumento e non costituisca più grave reato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Persone offese sono sia il mittente sia il destinatario. L’elemento soggettivo è il dolo, generico per la presa di cognizione e la soppressione, specifico per la sottrazione e la distrazione.

Profili applicativi

La casistica più frequente nasce nei conflitti familiari: il coniuge che apre o sottrae la posta bancaria dell’altro, o accede al suo telefono o alla sua casella di posta, per procurarsi prove da usare nel giudizio di separazione. La giurisprudenza esclude che la finalità difensiva costituisca di per sé giusta causa: lo strumento corretto è la richiesta al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti (art. 210 c.p.c.) o le indagini sui redditi e sui patrimoni previste nei procedimenti di famiglia. La giusta causa può ricorrere solo quando la produzione della corrispondenza sia l’unico mezzo per difendersi.

Altro ambito ricorrente è quello lavorativo: l’accesso del datore di lavoro, o di un ex dipendente, alle caselle di posta aziendali altrui, che spesso integra anche l’accesso abusivo a sistema informatico. Nei rapporti di vicinato e condominiali ricorrono infine i casi di prelievo e trattenimento della posta altrui dalle cassette.

Sul piano probatorio occorre dimostrare che la corrispondenza era destinata ad altri e, per la prima ipotesi, che era chiusa; per la rivelazione, l’effettivo nocumento. Va tenuto presente che la produzione in giudizio della corrispondenza altrui può a sua volta integrare la rivelazione punita dal secondo comma.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 29 marzo 2011, n. 35383: integra il reato la sottrazione della corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio di separazione; la giusta causa presuppone che la produzione sia l’unico mezzo per contrastare le richieste dell’altro coniuge, dato che il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 210 c.p.c.
  • Cassazione penale, sez. V, 19 febbraio 2024, n. 7359: la Corte ha ribadito lo stesso principio, ritenendo infondate le censure contro la condanna del coniuge che aveva sottratto corrispondenza bancaria dell’altro, e precisando che le informazioni necessarie possono essere acquisite dal giudice anche nella fase presidenziale; la sentenza è stata annullata agli effetti penali solo per prescrizione, con rigetto del ricorso agli effetti civili.
  • Cassazione penale, sez. V, 28 febbraio 2025, n. 8357: rigettato il ricorso dell’imputato che, nel quadro di una serie di vessazioni nei confronti della vittima, aveva prelevato indiscriminatamente tutta la posta dalla sua cassetta senza mai restituirla, condotta documentata da videoriprese.
  • Cassazione penale, sez. V, 20 giugno 2025, n. 23158: in caso di accesso abusivo a una casella di posta elettronica protetta da password, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico concorre formalmente con la violazione di corrispondenza per l’acquisizione del contenuto delle e-mail archiviate; ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. V, 24 giugno 2025, n. 23645: è abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, ritenendo che il trattenimento della corrispondenza integrasse non l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma la soppressione di corrispondenza, ordini l’imputazione coatta per tale diverso reato mai iscritto nel registro delle notizie di reato.

Rapporti con altre norme

La clausola di sussidiarietà del primo comma fa prevalere le fattispecie più gravi, come la sottrazione di corrispondenza commessa da addetti al servizio postale (art. 619 c.p.) o la cognizione e interruzione di comunicazioni telefoniche o telematiche (artt. 617 e 617-quater c.p.), che riguardano le comunicazioni nel loro svolgersi, mentre l’art. 616 c.p. tutela la corrispondenza già formata. Con l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) il concorso è formale, perché i beni e le condotte sono diversi. La rivelazione del contenuto da parte di chi ne sia venuto lecitamente a conoscenza è punita dall’art. 618 c.p. La nozione di corrispondenza del quarto comma vale per l’intera sezione. Sul piano processuale, i sequestri e le intercettazioni di corrispondenza disposti dall’autorità giudiziaria seguono gli artt. 254 e 266 e seguenti c.p.p.; sul piano civile, la produzione documentale e l’ordine di esibizione sono regolati dall’art. 210 c.p.c.