Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 622 c.p. punisce la rivelazione di segreto professionale, collocata tra i delitti contro l’inviolabilità dei segreti. Tutela l’interesse del titolare a che le notizie riservate, affidate o comunque conosciute da chi esercita determinate attività, non siano divulgate né sfruttate. Sullo sfondo vi è anche un interesse collettivo: il cittadino deve poter confidare al medico, all’avvocato, al commercialista o al sacerdote fatti personali senza il timore che vengano rivelati, condizione necessaria perché quelle attività possano svolgersi.

Il primo comma è quello originario del 1930. Il secondo comma, che introduce un’aggravante per gli organi e i revisori delle società, è stato aggiunto con la riforma dei reati societari (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61) e integrato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio, con il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili; da quest’ultimo intervento deriva il testo vigente dal 12 gennaio 2006.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chi ha notizia del segreto per ragione del proprio stato (ad esempio il ministro di culto), ufficio (anche privato, come il dipendente di un’impresa), professione (medici, avvocati, notai, commercialisti, psicologi) o arte. È quindi un reato proprio, ma la cerchia degli autori è ampia.
  • Condotte: rivelare il segreto senza giusta causa, cioè comunicarlo anche a una sola persona non autorizzata, oppure impiegarlo a proprio o altrui profitto.
  • Nocumento: il fatto è punibile solo se da esso può derivare un pregiudizio al titolare del segreto. Basta la possibilità concreta del danno, che può essere anche non patrimoniale.
  • Pena: reclusione fino a un anno o multa da 30 a 516 euro; la pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci, liquidatori o revisori.
  • Procedibilità: a querela della persona offesa.

Il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di rivelare una notizia segreta appresa in ragione della propria posizione; nella forma dell’impiego occorre anche il fine di profitto. La giusta causa esclude il reato: vi rientrano gli obblighi di legge (referto, denuncia, testimonianza quando non opera la facoltà di astensione), il consenso del titolare e l’esercizio del diritto di difesa, nei limiti dello stretto necessario.

Profili applicativi

Il nodo centrale è il nocumento. Non può essere presunto per il solo fatto della divulgazione: il giudice deve indicare gli elementi concreti da cui desumere che dalla rivelazione possa derivare al titolare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, patrimoniale o morale. In assenza di questa verifica la condanna è viziata.

La casistica più frequente riguarda il medico che comunica a terzi, senza consenso, notizie sulla salute del paziente; l’avvocato che utilizza contro l’ex cliente informazioni ricevute nel mandato; il dipendente o il consulente che trasmette a un’impresa concorrente dati riservati sulla clientela del datore di lavoro, conosciuti in ragione del proprio ufficio. Nei rapporti di lavoro la norma concorre spesso con i reati informatici, quando le informazioni sono estratte da sistemi aziendali, e con la tutela civilistica della concorrenza sleale.

Per i professionisti il segreto ha anche un risvolto processuale e deontologico: il codice di procedura penale riconosce la facoltà di astenersi dal deporre (art. 200 c.p.p.) e i codici deontologici sanzionano la violazione anche quando non integra reato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 7 marzo 2016, n. 34913: il possibile nocumento, qualificato come condizione obiettiva di punibilità, deve risultare da elementi di fatto significativi di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, patrimoniale o non patrimoniale, o almeno del pericolo concreto di esso; è stata annullata con rinvio la sentenza che lo aveva ritenuto implicito nella semplice comunicazione delle informazioni.
  • Cassazione penale, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 46063: il nocumento richiesto dalle norme a tutela dei segreti va inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura per il titolare del diritto alla segretezza, non limitato al danno patrimoniale; per l’art. 622 c.p. la punibilità è anticipata al pericolo di tale pregiudizio.
  • Cassazione penale, sez. V, 3 marzo 2022, n. 7775: è stata confermata, rigettando il ricorso su questo punto, la responsabilità per rivelazione di segreto professionale del dipendente che aveva trasmesso a una società concorrente informazioni sui clienti apprese durante il rapporto di lavoro, utilizzandole poi per offrire condizioni più vantaggiose; è stata invece esclusa l’aggravante dell’abuso della qualità di operatore di sistema contestata per l’accesso abusivo.
  • Cassazione penale, sez. VI, 18 gennaio 2023, n. 1943: a differenza della rivelazione di segreti d’ufficio, nella quale il pericolo non è elemento espresso, l’art. 622 c.p. contiene un riferimento testuale al pericolo di nocumento, che delimita l’area della punibilità.

Rapporti con altre norme

La norma si distingue dalla rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), che richiede la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed è procedibile d’ufficio, e dalla rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.), che riguarda il segreto incorporato in un documento. Per i segreti scientifici o industriali si applica l’art. 623 c.p. Quando le informazioni sono acquisite da sistemi informatici concorrono l’accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) e, per i dati personali, gli illeciti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Sul piano processuale, il segreto professionale è presidiato dalla facoltà di astensione (art. 200 c.p.p.) e dai limiti al sequestro presso i difensori (art. 103 c.p.p.); sul piano civile, la violazione fonda la responsabilità risarcitoria (art. 2043 c.c.) e, per i dipendenti, l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).