Art. 619 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 9 maggio 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.