Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

3. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 617-quinquies c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o tra più sistemi, o di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a tali scopi.

Introdotta dalla l. 23 dicembre 1993, n. 547, la norma è il corrispondente informatico dell’art. 617-bis c.p. e anticipa la tutela della segretezza delle comunicazioni digitali (art. 15 Cost.) alla fase preparatoria: colpisce la predisposizione e la circolazione degli strumenti di intrusione, prima che l’intercettazione si realizzi. Il testo originario puniva la sola installazione di apparecchiature; quello vigente include anche i programmi, i codici e le parole chiave e l’intera filiera della detenzione e della diffusione, in linea con l’evoluzione delle tecniche di attacco ai sistemi.

Contenuto della disposizione

Oggetto materiale. Apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Sono esempi tipici i lettori di bande magnetiche e le microcamere applicati agli sportelli automatici (skimmer), i programmi spia installati su computer o telefoni, i dispositivi che si interpongono nella rete.

Condotte. Sono alternative e comprendono l’intero ciclo di vita dello strumento, dall’acquisizione all’installazione. Il reato si consuma con il compimento della condotta, senza che sia necessaria l’effettiva raccolta dei dati né, tanto meno, il loro utilizzo.

Reato di pericolo concreto. La giurisprudenza richiede tuttavia che lo strumento sia concretamente idoneo alla captazione, cioè capace di raccogliere o memorizzare i dati eludendo la percezione degli utenti. Il giudice deve accertare questa idoneità; non basta la natura astratta del dispositivo.

Elemento soggettivo. Il dolo specifico: il fine di intercettare le comunicazioni o di impedirle o interromperle.

Pene e procedibilità. La reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze dell’art. 617-quater, quarto comma, n. 2, c.p. (fatto in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, o commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, da un investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema), la reclusione è da due a sei anni; quando ricorre la circostanza del n. 1 (fatto in danno dei sistemi indicati nell’art. 615-ter, terzo comma, c.p.), da tre a otto anni. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il campo d’elezione è quello delle frodi sulle carte di pagamento. Chi applica uno skimmer a uno sportello bancario o a una colonnina di carburante risponde del reato anche se il dispositivo viene scoperto prima di aver raccolto dati; la difesa può però contestare la concreta idoneità tecnica dell’apparecchio, che deve essere oggetto di accertamento. Risponde in concorso chi, pur senza operare materialmente, copre il complice ostacolando la visuale delle telecamere.

Centrali sono i rapporti con le fattispecie di danno. Quando l’intercettazione si verifica, l’art. 617-quinquies c.p. resta assorbito nell’art. 617-quater c.p., di cui costituisce l’antecedente necessario; analogamente, quando l’intercettazione è il mezzo della frode informatica, la giurisprudenza ha ritenuto l’installazione assorbita nell’art. 640-ter c.p. Il concorso resta invece possibile con l’art. 615-quater c.p. e con l’indebito utilizzo delle carte clonate (art. 493-ter c.p.), quando quest’ultimo costituisce un fatto distinto e successivo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 3236: il reato è di pericolo concreto; occorre accertare l’idoneità dell’apparecchiatura a raccogliere o memorizzare i dati eludendo la percezione degli utenti, mentre non è necessaria la loro effettiva raccolta; annullata con rinvio la condanna priva di tale accertamento.
  • Cassazione penale, sez. V, 28 aprile 2023, n. 17814: il reato si consuma con l’installazione di uno strumento idoneo, senza bisogno del prelievo né dell’uso dei dati; l’attività bancaria è servizio di pubblica necessità ai fini dell’aggravante richiamata; confermata la condanna della complice che ostacolava le telecamere.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 novembre 2021, n. 42183: l’installazione resta assorbita nella frode informatica quando l’intercettazione si verifica; concorrono invece gli artt. 640-ter e 615-quater c.p., nonché gli artt. 640-ter e 493-ter c.p. se l’uso della carta clonata è fatto autonomo e successivo.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 dicembre 2015, n. 4059: l’art. 617-quinquies c.p. è assorbito nell’art. 617-quater c.p. quando l’intercettazione si realizza, secondo lo schema della progressione criminosa.

Rapporti con altre norme

  • Art. 617-quater c.p.: punisce l’intercettazione effettiva e assorbe la condotta preparatoria.
  • Art. 617-bis c.p.: norma parallela per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche.
  • Art. 615-quater c.p.: punisce la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi protetti.
  • Art. 615-quinquies c.p.: riguarda gli strumenti diretti a danneggiare o interrompere sistemi informatici.
  • Art. 640-ter c.p.: la frode informatica può assorbire l’installazione quando l’intercettazione ne è il mezzo.
  • Art. 493-ter c.p.: punisce l’indebito utilizzo e la falsificazione degli strumenti di pagamento.
  • Art. 86-bis disp. att. c.p.p.: disciplina la destinazione dei beni informatici sequestrati o confiscati.