Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.
3. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 617-quinquies c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o tra più sistemi, o di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a tali scopi.
Introdotta dalla l. 23 dicembre 1993, n. 547, la norma è il corrispondente informatico dell’art. 617-bis c.p. e anticipa la tutela della segretezza delle comunicazioni digitali (art. 15 Cost.) alla fase preparatoria: colpisce la predisposizione e la circolazione degli strumenti di intrusione, prima che l’intercettazione si realizzi. Il testo originario puniva la sola installazione di apparecchiature; quello vigente include anche i programmi, i codici e le parole chiave e l’intera filiera della detenzione e della diffusione, in linea con l’evoluzione delle tecniche di attacco ai sistemi.
Contenuto della disposizione
Oggetto materiale. Apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Sono esempi tipici i lettori di bande magnetiche e le microcamere applicati agli sportelli automatici (skimmer), i programmi spia installati su computer o telefoni, i dispositivi che si interpongono nella rete.
Condotte. Sono alternative e comprendono l’intero ciclo di vita dello strumento, dall’acquisizione all’installazione. Il reato si consuma con il compimento della condotta, senza che sia necessaria l’effettiva raccolta dei dati né, tanto meno, il loro utilizzo.
Reato di pericolo concreto. La giurisprudenza richiede tuttavia che lo strumento sia concretamente idoneo alla captazione, cioè capace di raccogliere o memorizzare i dati eludendo la percezione degli utenti. Il giudice deve accertare questa idoneità; non basta la natura astratta del dispositivo.
Elemento soggettivo. Il dolo specifico: il fine di intercettare le comunicazioni o di impedirle o interromperle.
Pene e procedibilità. La reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze dell’art. 617-quater, quarto comma, n. 2, c.p. (fatto in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, o commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, da un investigatore privato, con abuso della qualità di operatore del sistema), la reclusione è da due a sei anni; quando ricorre la circostanza del n. 1 (fatto in danno dei sistemi indicati nell’art. 615-ter, terzo comma, c.p.), da tre a otto anni. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Il campo d’elezione è quello delle frodi sulle carte di pagamento. Chi applica uno skimmer a uno sportello bancario o a una colonnina di carburante risponde del reato anche se il dispositivo viene scoperto prima di aver raccolto dati; la difesa può però contestare la concreta idoneità tecnica dell’apparecchio, che deve essere oggetto di accertamento. Risponde in concorso chi, pur senza operare materialmente, copre il complice ostacolando la visuale delle telecamere.
Centrali sono i rapporti con le fattispecie di danno. Quando l’intercettazione si verifica, l’art. 617-quinquies c.p. resta assorbito nell’art. 617-quater c.p., di cui costituisce l’antecedente necessario; analogamente, quando l’intercettazione è il mezzo della frode informatica, la giurisprudenza ha ritenuto l’installazione assorbita nell’art. 640-ter c.p. Il concorso resta invece possibile con l’art. 615-quater c.p. e con l’indebito utilizzo delle carte clonate (art. 493-ter c.p.), quando quest’ultimo costituisce un fatto distinto e successivo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme