Art. 623-bis c.p. Altre comunicazioni e conversazioni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.