Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.