Art. 617 c.p. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Testo in vigore dal 1° febbraio 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 617 c.p. punisce chi fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, chi la interrompe o la impedisce, e chi ne rivela il contenuto mediante un mezzo di informazione al pubblico. La norma, nella sua formulazione attuale, risale alla l. 8 aprile 1974, n. 98, che ha introdotto nel codice un sistema organico di tutela della riservatezza delle comunicazioni, poi esteso alle comunicazioni informatiche e telematiche (artt. 617-quater e seguenti c.p.).

Il bene protetto è la libertà e la segretezza delle comunicazioni, garantita dall’art. 15 Cost.: il diritto di chi comunica a distanza di escludere i terzi dalla conoscenza del contenuto e di non subire interruzioni o impedimenti. L’art. 623-bis c.p. estende la tutela a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.

Contenuto della disposizione

Oggetto. La comunicazione o conversazione deve svolgersi a distanza, tramite telefono o telegrafo, e intercorrere tra persone diverse dall’agente, o comunque non essere a lui diretta. Non sono tutelate da questa norma le conversazioni tra presenti, la cui riservatezza trova protezione in altre disposizioni (art. 615-bis c.p.).

Condotte. Il primo comma prevede tre condotte alternative: la presa di cognizione, cioè la percezione effettiva del contenuto; l’interruzione; l’impedimento. La cognizione deve essere fraudolenta: il mezzo usato deve eludere la possibilità che i comunicanti si accorgano dell’intrusione, garantendone la clandestinità. Il secondo comma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela il contenuto delle comunicazioni mediante un mezzo di informazione al pubblico, cioè in modo idoneo a portarlo a conoscenza della generalità dei terzi.

Elemento soggettivo. Il dolo generico: coscienza e volontà di prendere cognizione, interrompere, impedire o divulgare, con la consapevolezza che la comunicazione è altrui.

Procedibilità e pene. I delitti sono punibili a querela della persona offesa, con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Si procede d’ufficio, con la reclusione da tre a otto anni, se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Profili applicativi

La casistica è dominata dai conflitti familiari: il coniuge che registra le telefonate dell’altro durante la separazione, il genitore che capta le conversazioni tra il figlio e l’altro genitore. La giurisprudenza esclude che il vincolo familiare attenui la tutela: il figlio minore è comunque persona diversa dall’agente e il dovere di vigilanza del genitore giustifica l’intrusione solo se determinata da un’effettiva necessità, valutata con giudizio ex ante e nell’interesse del minore, non del genitore. Il preavviso generico di voler registrare non esclude la fraudolenza.

Va tenuta distinta la registrazione effettuata da uno degli interlocutori: chi partecipa alla conversazione non prende cognizione di una comunicazione tra altre persone, e la registrazione costituisce, secondo la giurisprudenza, una forma di documentazione utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 234 c.p.p., salvo il diverso problema della successiva diffusione (art. 617-septies c.p.).

Quanto alla rivelazione, la produzione delle registrazioni in un giudizio civile, ad esempio di separazione, non integra il secondo comma, perché non si rivolge alla generalità dei terzi; ciò non esclude la responsabilità per la presa di cognizione. Frequente, infine, il concorso con l’art. 617-bis c.p., quando l’agente abbia anche installato gli apparecchi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 3 ottobre 2014, n. 41192: integra il reato il genitore affidatario che registra di nascosto le telefonate tra i figli e l’altro genitore; i figli sono persone diverse dall’agente; la fraudolenza richiede un mezzo che garantisca la clandestinità; la vigilanza genitoriale scrimina solo in caso di effettiva necessità nell’interesse del minore.
  • Cassazione penale, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 7470: la necessità che fonda la scriminante della vigilanza genitoriale va valutata con criterio ex ante, al momento dell’acquisizione, e non alla luce del contenuto delle conversazioni; reato dichiarato prescritto, con rinvio al giudice civile.
  • Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 2018, n. 11965: la rivelazione punita dal secondo comma deve avvenire con un mezzo di informazione al pubblico; non la integra la produzione della registrazione nel giudizio di separazione.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 marzo 2003, n. 12698: gli artt. 617 e 617-bis c.p. descrivono condotte diverse; chi installa l’apparecchio e poi prende cognizione delle conversazioni del coniuge risponde di entrambi i reati in concorso; il sospetto di infedeltà non integra la legittima difesa.
  • Cassazione penale, sez. II, 11 luglio 2018, n. 31693: la registrazione della conversazione effettuata da uno degli interlocutori non è intercettazione, ma documentazione di un fatto storico, acquisibile come prova documentale.
  • Cassazione penale, sez. V, 27 gennaio 2025, n. 3025: confermata la condanna, anche ai sensi dell’art. 617, primo comma, c.p., di chi ha preso cognizione della corrispondenza telematica tra l’ex convivente e un terzo, depositandola poi in un giudizio civile.

Rapporti con altre norme

  • Art. 617-bis c.p.: punisce l’attività preparatoria di installazione o detenzione di apparecchi e concorre con l’art. 617 c.p. quando segue la cognizione.
  • Art. 617-quater c.p.: tutela le comunicazioni informatiche e telematiche.
  • Art. 617-septies c.p.: punisce la diffusione di registrazioni fraudolente di conversazioni cui l’agente ha partecipato.
  • Art. 615-bis c.p.: protegge la riservatezza nei luoghi di privata dimora.
  • Art. 616 c.p.: tutela la corrispondenza già formata, in senso statico.
  • Art. 623-bis c.p.: estende la disciplina a ogni trasmissione a distanza di suoni, immagini o dati.
  • Artt. 266 e seguenti c.p.p.: regolano le intercettazioni autorizzate, che costituiscono i casi in cui la captazione è legittima.