Art. 617 c.p. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 617 c.p. punisce chi fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, chi la interrompe o la impedisce, e chi ne rivela il contenuto mediante un mezzo di informazione al pubblico. La norma, nella sua formulazione attuale, risale alla l. 8 aprile 1974, n. 98, che ha introdotto nel codice un sistema organico di tutela della riservatezza delle comunicazioni, poi esteso alle comunicazioni informatiche e telematiche (artt. 617-quater e seguenti c.p.).
Il bene protetto è la libertà e la segretezza delle comunicazioni, garantita dall’art. 15 Cost.: il diritto di chi comunica a distanza di escludere i terzi dalla conoscenza del contenuto e di non subire interruzioni o impedimenti. L’art. 623-bis c.p. estende la tutela a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.
Contenuto della disposizione
Oggetto. La comunicazione o conversazione deve svolgersi a distanza, tramite telefono o telegrafo, e intercorrere tra persone diverse dall’agente, o comunque non essere a lui diretta. Non sono tutelate da questa norma le conversazioni tra presenti, la cui riservatezza trova protezione in altre disposizioni (art. 615-bis c.p.).
Condotte. Il primo comma prevede tre condotte alternative: la presa di cognizione, cioè la percezione effettiva del contenuto; l’interruzione; l’impedimento. La cognizione deve essere fraudolenta: il mezzo usato deve eludere la possibilità che i comunicanti si accorgano dell’intrusione, garantendone la clandestinità. Il secondo comma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela il contenuto delle comunicazioni mediante un mezzo di informazione al pubblico, cioè in modo idoneo a portarlo a conoscenza della generalità dei terzi.
Elemento soggettivo. Il dolo generico: coscienza e volontà di prendere cognizione, interrompere, impedire o divulgare, con la consapevolezza che la comunicazione è altrui.
Procedibilità e pene. I delitti sono punibili a querela della persona offesa, con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Si procede d’ufficio, con la reclusione da tre a otto anni, se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.
Profili applicativi
La casistica è dominata dai conflitti familiari: il coniuge che registra le telefonate dell’altro durante la separazione, il genitore che capta le conversazioni tra il figlio e l’altro genitore. La giurisprudenza esclude che il vincolo familiare attenui la tutela: il figlio minore è comunque persona diversa dall’agente e il dovere di vigilanza del genitore giustifica l’intrusione solo se determinata da un’effettiva necessità, valutata con giudizio ex ante e nell’interesse del minore, non del genitore. Il preavviso generico di voler registrare non esclude la fraudolenza.
Va tenuta distinta la registrazione effettuata da uno degli interlocutori: chi partecipa alla conversazione non prende cognizione di una comunicazione tra altre persone, e la registrazione costituisce, secondo la giurisprudenza, una forma di documentazione utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 234 c.p.p., salvo il diverso problema della successiva diffusione (art. 617-septies c.p.).
Quanto alla rivelazione, la produzione delle registrazioni in un giudizio civile, ad esempio di separazione, non integra il secondo comma, perché non si rivolge alla generalità dei terzi; ciò non esclude la responsabilità per la presa di cognizione. Frequente, infine, il concorso con l’art. 617-bis c.p., quando l’agente abbia anche installato gli apparecchi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme