Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale

2. , all’accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all’adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

3. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

4. Comma abrogato dalla L. 2 luglio 2010, n. 108.(191)(233)

Testo in vigore dal 16 luglio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (191)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l’art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 600 c.p. punisce la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, il più grave dei delitti contro la personalità individuale. Il bene tutelato è lo status libertatis della persona, cioè la sua stessa condizione di essere umano libero, capace di autodeterminarsi: la norma colpisce le forme moderne di asservimento, dallo sfruttamento sessuale a quello lavorativo, dall’accattonaggio forzato all’imposizione di attività illecite.

La disposizione è stata riscritta dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 e poi dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, attuativo della direttiva 2011/36/UE sulla tratta. Da ultimo il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115, attuativo della direttiva (UE) 2024/1712, ha ampliato l’elenco delle forme di sfruttamento espressamente previste; il testo vigente dal 16 luglio 2026 menziona anche la realizzazione di immagini o video di natura sessuale, la maternità surrogata, il matrimonio forzato, l’adozione illegale e il prelievo di organi.

Contenuto della disposizione

Il primo comma prevede due fattispecie alternative.

  • Schiavitù: esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, trattandola come una cosa (comprarla, venderla, cederla, disporne).
  • Servitù: ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di materiale sessuale, all’accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all’adozione illegale, al prelievo di organi o comunque ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.

Il secondo comma tipizza le modalità della riduzione in servitù: violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, promessa o dazione di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La “situazione di vulnerabilità” comprende ogni condizione in cui la vittima non ha alternative reali e accettabili se non sottomettersi.

L’elemento soggettivo è il dolo generico. La pena è la reclusione da otto a venti anni, aumentata dalle aggravanti dell’art. 602-ter c.p. (vittima minore, fatto diretto allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi, grave pericolo per la vita della vittima) e, se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, dall’art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il reato è procedibile d’ufficio, rientra nella competenza della Corte d’assise e nelle attribuzioni delle procure distrettuali antimafia.

Profili applicativi

Il punto più delicato è la prova dello stato di soggezione continuativa. Non è necessaria la totale privazione della libertà: basta una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima, che non viene meno per il solo fatto che essa conservi qualche limitata autonomia di movimento o di comunicazione. Gli indici ricorrenti sono il sequestro dei documenti, il debito artificialmente creato per il viaggio o l’alloggio, le minacce ai familiari nel paese d’origine, i riti intimidatori, l’isolamento linguistico e sociale, la sottrazione dei guadagni.

Altrettanto frequente è il confine con l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), che punisce lo sfruttamento approfittando dello stato di bisogno: la riduzione in servitù richiede un quid pluris, cioè l’annullamento sostanziale della libertà di scelta per l’assenza di alternative esistenziali praticabili. Nella prassi processuale assumono grande peso le dichiarazioni delle persone offese, spesso assunte con incidente probatorio, e la loro tenuta rispetto alle pressioni degli autori.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 26 maggio 2026, n. 19041: il delitto ha una duplice configurazione, l’esercizio di poteri corrispondenti alla proprietà o la riduzione o mantenimento in soggezione continuativa con una delle modalità del secondo comma; occorre provare sia l’assoggettamento sia l’imposizione di prestazioni di sfruttamento, ma non è necessaria la negazione integrale della libertà, bastando una significativa compromissione dell’autodeterminazione. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
  • Cassazione penale, sez. V, 24 maggio 2024, n. 20726: la tratta (art. 601 c.p.) è fattispecie plurima che riguarda sia chi recluta o trasferisce persone già in condizione di schiavitù o servitù, con dolo generico, sia chi realizza tali condotte con inganno, violenza o approfittamento della vulnerabilità al fine di sottoporre le vittime a sfruttamento, con dolo specifico; i ricorsi sono stati rigettati.
  • Cassazione penale, sez. II, 10 marzo 2026, n. 9200: richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che, quando lo sfruttamento si accompagna alla violazione delle norme a tutela del lavoratore, solo la riduzione in servitù richiede una significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi della vittima, dovuta all’assenza di alternative esistenziali praticabili; in mancanza, ricorre l’art. 603-bis c.p.

Rapporti con altre norme

L’art. 600 c.p. si collega strettamente all’art. 601 c.p. (tratta di persone), che punisce il reclutamento e il trasferimento di persone destinate alla schiavitù o allo sfruttamento, e all’art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi); le aggravanti comuni ai tre delitti sono nell’art. 602-ter c.p. Si distingue dall’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) per l’intensità dell’assoggettamento; dai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che non presuppongono la riduzione della vittima a strumento di sfruttamento; dal sequestro di persona (art. 605 c.p.), che lede la sola libertà di movimento. Può concorrere con i reati di sfruttamento della prostituzione (legge 20 febbraio 1958, n. 75), con la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e con il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Per le vittime operano le misure di protezione dell’art. 18 dello stesso decreto e il fondo per le vittime di tratta.