Art. 604 c.p. Fatto commesso all’estero

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresi quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.
In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 23 ottobre 2012

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.