Art. 601.1 c.p. Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.

Testo in vigore dal 16 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.