1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.
Testo in vigore dal 16 luglio 2026
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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