Art. 599 c.p. Provocazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.