Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.