Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Testo in vigore dal 11 agosto 1998

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.