Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 603-bis c.p. punisce l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, il fenomeno noto come caporalato. È collocato tra i delitti contro la personalità individuale, accanto alla riduzione in schiavitù e alla tratta di persone, e tutela la dignità e la libertà del lavoratore contro forme di sfruttamento che, pur non giungendo alla soggezione continuativa propria della schiavitù, ne comprimono gravemente l’autodeterminazione.
La fattispecie è stata introdotta nel 2011 (art. 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e colpiva originariamente soltanto l’intermediario che organizzava l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia o intimidazione. La legge 29 ottobre 2016, n. 199, con effetto dal 4 novembre 2016, l’ha integralmente riscritta: ha esteso la punibilità al datore di lavoro che utilizza la manodopera sfruttata, ha trasformato la violenza e la minaccia da elementi costitutivi in circostanza aggravante e ha riformulato gli indici di sfruttamento.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio e opera con clausola di riserva in favore del più grave reato.
Profili applicativi
Il settore tradizionale è quello agricolo, ma la norma trova crescente applicazione nella logistica, nell’edilizia, nella ristorazione, nei servizi di trasporto e di consegna. Le indagini muovono spesso da denunce di lavoratori o da accessi ispettivi, e si fondano su buste paga, registri delle presenze, testimonianze e controlli sugli alloggi.
Gli indici di sfruttamento non sono elementi del fatto tipico e non creano presunzioni: sono criteri orientativi per il giudice, che deve comunque accertare lo sfruttamento in concreto e può valorizzare anche situazioni non elencate. Sul piano difensivo, il tema più delicato è lo stato di bisogno: la semplice dipendenza dal reddito da lavoro o la difficoltà di trovare altra occupazione non bastano, occorrendo una condizione di vulnerabilità specifica (tipicamente lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, senza alloggio o senza alternative). Anche la mera irregolarità amministrativa del lavoratore straniero non integra da sola il reato.
Rilevanti le conseguenze patrimoniali: la confisca obbligatoria, anche per equivalente (art. 603-bis.2 c.p.), può investire i proventi dell’attività svolta con il lavoro sfruttato, compreso il risparmio di spesa. Per evitare la paralisi dell’impresa, la legge prevede il controllo giudiziario dell’azienda in luogo del sequestro, quando l’interruzione dell’attività possa compromettere i livelli occupazionali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La clausola di riserva rende prevalenti le fattispecie più gravi di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601 c.p.), che presuppongono una soggezione continuativa o il trasferimento della vittima. Il reato può concorrere con le violazioni della normativa sull’immigrazione, in particolare con l’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), e con le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Si collega all’estorsione (art. 629 c.p.) quando il datore costringe con minaccia ad accettare retribuzioni inferiori. Gli artt. 603-bis.1 e 603-bis.2 c.p. prevedono, rispettivamente, un’attenuante per chi collabora e la confisca obbligatoria. Il delitto è presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-quinquies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e, nell’ipotesi aggravata dalla violenza o minaccia, comporta l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).