Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.