Art. 603 c.p. Plagio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.(88)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.