Art. 603 c.p. Plagio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.(88)

Testo in vigore dal 11 giugno 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.