Art. 600-septies.1 c.p. Circostanza attenuante

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

Testo in vigore dal 23 ottobre 2012

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.