Art. 509 c.p. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.(142)

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

3. (142)

Testo in vigore dal 26 aprile 1995

Note di aggiornamento

Aggiornamento (142)

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l’art. 18, comma 1) che le presenti modifiche “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.