Art. 507 c.p. Boicottaggio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.(36)(45)

Testo in vigore dal 24 aprile 1969

Note di aggiornamento

Aggiornamento (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all’art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Aggiornamento (45)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 507 del Codice penale per la parte relativa all’ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.