Art. 501 c.p. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

2. Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

3. Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

5. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1976

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.