Art. 504 c.p. Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.(98)

Testo in vigore dal 16 giugno 1983

Note di aggiornamento

Aggiornamento (98)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.