Art. 500 c.p. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.