Art. 502 c.p. Serrata e sciopero per fini contrattuali
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il datore di lavoro, che, col solo scopo d’imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire diecimila.24a
2. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.24a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (24a)
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.