Art. 499 c.p. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.