Art. 506 c.p. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.(69)

Testo in vigore dal 24 luglio 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (69)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “in relazione all’art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.