Art. 506 c.p. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.(69)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “in relazione all’art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza”.