Art. 503 c.p. Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d’un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.(63)

Testo in vigore dal 4 gennaio 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (63)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.