Art. 206 c.p. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.(161)

2. Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

3. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.(195)

Testo in vigore dal 10 dicembre 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (161)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Aggiornamento (195)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.