Art. 211-bis c.p. Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

2. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.

Testo in vigore dal 23 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.