Art. 203 c.p. Pericolosità sociale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

2. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.