Art. 208 c.p. Riesame della pericolosità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

2. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.