Art. 200 c.p. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

3. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

4. Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.