Art. 201 c.p. Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

2. Nel caso indicato nell’articolo 12, numero 3°, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.