Art. 207 c.p. Revoca delle misure di sicurezza personali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

2. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.(61)

3. Comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Testo in vigore dal 24 agosto 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (61)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.