Art. 313 Codice Navigazione Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.