Art. 313 Codice Navigazione Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.