Art. 293 Codice Navigazione Sostituzione del comandante in corso di navigazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l’autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l’autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

2. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.