Art. 296 Codice Navigazione Atti di stato civile e testamenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell’articolo 611 del codice civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.