Art. 298 Codice Navigazione Comando della nave in navigazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e all’uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.