Art. 309 Codice Navigazione Poteri processuali del comandante

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell’interesse dell’armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

2. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell’armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’articolo 306.

3. L’armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.