Art. 299 Codice Navigazione Documenti di bordo e tenuta dei libri

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.