Art. 304 Codice Navigazione Relazione di eventi straordinari

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.