Art. 304 Codice Navigazione Relazione di eventi straordinari
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.