Art. 292-bis Codice Navigazione Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L’accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 8 giugno 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.