Art. 295 Codice Navigazione Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

2. Il comandante rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.