Art. 295 Codice Navigazione Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.
2. Il comandante rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.