Art. 981 c.c. Contenuto del diritto di usufrutto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

2. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.