Art. 983 c.c. Accessioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
2. Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.